#Caroselloleaks: a chi giova la compensazione ambientale – 2

bollo_vantaggi_fiscaliDopo aver visto nella prima parte perché la compensazione ambientale preventiva andrebbe usata con molta cautela, solo come rimedio estremo e non come strumento in sanatoria di errori o, peggio, come leva per modifiche degli strumenti urbanistici vigenti, in questa seconda parte analizziamo i riflessi fiscali di tali operazioni.

Prendiamo anche in questo caso come esempio il progetto di ampliamento del Carosello e la correlata compensazione ambientale. Se il progetto fosse approvato, sulla base dei dati sinora disponibili, ci sarebbero due distinte transazioni:

  • cessione di un terreno agricolo di mq 36.000 da un soggetto privato ad Eurocommercial per un prezzo di € 1.949.760;
  • cessione gratuita dello stesso terreno da parte di Eurocommercial al comune di Cernusco sul Naviglio.

Sulla prima transazione grava un imposta di registro pari al 12% del valore del terreno quindi un imposta pari ad € 233.971, inoltre il proprietario del terreno dovrebbe pagare le imposte sulla plusvalenza conseguita (€ 1.726.200). Tuttavia la Legge di Stabilità 2015[1] permette la rivalutazione dei terreni agricoli riducendo  il carico fiscale delle cessioni attraverso un’imposta sostitutiva[2] pari all’otto per cento delle plusvalenze. Quindi, alla luce della norma, il proprietario del terreno dovrebbe versare un’imposta sostitutiva di € 138.096 (si noti che se la rivalutazione fosse stata fatta nel corso del 2014 l’aliquota applicata sarebbe stata del 4% e quindi l’imposta sostitutiva ancora più vantaggiosa pari ad € 69.048).

Tramite la seconda transazione[3] invece Eurocommercial conseguirebbe una perdita fiscale pari ad € 1.949.760 ed un conseguente credito d’imposta di € 536.184 (aliquota IRES 27,5%).

Pertanto le due operazioni combinate verrebbero a creare una situazione di questo tipo:

Imposta di registro + € 233.971
Imposta sostitutiva + € 138.096
Credito d’imposta – € 536.184
Totale[4] – € 164.117

Quindi come si può osservare l’operazione nel complesso crea una distorsione tale da rendere fiscalmente vantaggiose le due transazioni indipendentemente dal valore reale dei beni.  Il rischio in situazioni come queste è che i soggetti privati coinvolti, al fine di approfittare dei vantaggi fiscali che si vengono a creare, possano ulteriormente modificare i prezzi di acquisto e di vendita in modo amplificare gli effetti distorsivi della compensazione ambientale.

[1] Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014
[2] Possono costituire oggetto di rivalutazione il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2015, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.
[3]  Le cessioni gratuite di aree ai Comuni, a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, scontano l’imposta fissa di registro ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 3.7.2014
[4] Se il proprietario del terreno si fosse avvalso della rivalutazione nel 2014 o in precedenza il vantaggio fiscale sarebbe stato pari a 233.000 euro

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1 commento

  1. Pozzi Sergio

    Perchè non proporre la compensazione ambientale proprio li? Troppo vincolante per future ulteriori espansioni?