Le osservazioni sul Piano Attuativo sono state quasi tutte respinte, di seguito ve ne proponiamo una sinossi:


Cernusco in Comune e Osservatorio per la tutela del suolo e del paesaggio Nord Est milanese – due osservazioni:
rischio idraulico: respinta “in quanto assolta nel procedimento VAS della Variante 2 al PGT e negli elaborati del PA adottato” e che occorrerà il parere favorevole di CAP a corredo della richiesta del Permesso di Costruire,
destinazione ai giovani dell’edificio pubblico e sua realizzazione temporale: rubricata come “suggerimento”, senza effetti concreti.

Bene Comune Cernusco – sette osservazioni: tutte respinte.
Tempistiche e modalità di attuazione del procedimento: respinta perché conformi alle prescrizioni di legge.
Tale indicazione nulla toglie al dato politico da voi rilevato sull’adozione avvenuta a soli quindici giorni dalla conclusione della campagna elettorale, circostanza che solleva dubbi sull’opportunità politica e amministrativa del provvedimento che non ha avuto occasioni di confronto politico fra i candidati e, soprattutto, con la cittadinanza.


Potenziale conflitto di interessi nella progettazione respinto perché non ci sono conflitti rispetto alle norme vigenti.):
Lo studio professionale che ha redatto il Piano Attuativo è lo stesso che redatto il PGT del 2011 (vigente). È chiaro che in questo caso il professionista assume una veste double face, l’arbitro diventa giocatore nella partita, un caso di deontologia professionale e conflitto d’interessi..
– Consumo di suolo e costi ecosistemici: respinta in quanto il Piano Attuativo è conforme al PGT, la cui compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile è stata valutata Valutazione Ambientale Strategica.
Il PGT è stato approvato nel 2011, in quindici anni sono cresciuti gli elementi di conoscenza e consapevolezza dei rischi ambientali eppure l’amministrazione si trincera dietro il rispetto formale delle norme, mentre ribadiamo che “La mancata valutazione, da parte del Piano Attuativo sull’ambito m1_3, dei costi economico-finanziari della perdita di suolo e dei servizi ecosistemici correlati costituisce una grave lacuna, che rivela un approccio omissivo e irresponsabile nei confronti delle conseguenze ambientali, economiche e sociali dell’intervento, soprattutto in termini di giustizia intergenerazionale.”

Sensibilità paesaggistica e valore del paesaggio agricolo: respinta in quanto le azioni richieste sono state assolte nel procedimento istruttorio del piano.
L’amministrazione si trincera dietro l’iter amministrativo ed il parere “neutro” della commissione paesaggio; dunque, della tutela degli elementi identitari e paesaggistici del territorio nessuno se n’è preoccupato.

Valutazione del rischio idraulico: respinta in quanto le azioni richieste sono state assolte nel procedimento istruttorio del piano e saranno oggetto di approfondimento nei successivi adempimenti del piano.
Gli approfondimenti legati al rischio idraulico dell’area – soggetta a continui allagamenti in occasione di precipitazioni intense – saranno valutati solo al momento della concessione dei permessi di costruire. Come mai non sono stati richiesti studi aggiornati sull’andamento delle precipitazioni locali e le variazioni della falda in modo da valutare l’interferenza delle opere da realizzare e la loro incidenza sulla riduzione delle superfici drenanti e sui carichi di una rete già in sofferenza? Eppure i rischi sono così concreti che la giunta è costretta a richiedere al CAP un supplemento d’indagine rispetto al piano idraulico del 2022.

Compatibilità ecosistemica del progetto: respinta in quanto le azioni richieste saranno oggetto di approfondimento nei successivi adempimenti del piano.
Se “nessuna scelta progettuale è stata considerata approvata nel dettaglio” ci chiediamo a cosa siano servite servano le relazioni del progetto e soprattutto i pareri espressi dall’Ufficio Parchi e Verde Pubblico e del PLIS Est delle Cave, emessi prima del deposito di tali relazioni.
Contestiamo in particolare la considerazione per cui il parco non avrebbe titolo ad esprimere una di valutazione di merito, né sia stata richiesta formalmente: il parco ha tra le sue funzioni di “Indirizzare ed armonizzare le attività di pianificazione urbanistica e programmazione territoriale relative al territorio del Parco” dunque il parco poteva e doveva svolgere un ruolo attivo e coerente con la sua missione, opponendosi a interventi che compromettono gli equilibri ecologici, la biodiversità, i corridoi ecologici e il paesaggio agrario storico.
Compatibilità art. 41 e 42 della Costituzione: respinta in quanto assolta nel procedimento VAS della Variante 2 al PGT.
L’iniziativa privata secondo i principi sanciti dagli artt. 41 e 42 della Costituzione non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o recare danno all’ambiente Qual è la funzione sociale dei nove palazzi? L’Amministrazione comunale non risponde.

Vivere Cernusco – un’osservazione articolata in tre punti:
Definizione della funzione pubblica dell’edificio in cessione: rubricata come suggerimento
L’edificio in cessione non deve essere inserito fra le opere di urbanizzazione a scomputo: respinta in quanto infondata.
Annullamento della perizia sul valore dei terreni di proprietà comunale e di Città Metropolitana: parzialmente accolta

Cittadina: un’osservazione articolata in tre punti:
l’assenza di coerenza procedurale tra il rilascio del parere ambientale del PLIS e – i documenti progettuali valutati:
– la non conformità del Piano Attuativo alle normative regionali, nazionali ed europee (in relazione al regolamento 1991/2024) in materia di specie esotiche invasive, tutela del suolo agricolo, conservazione della biodiversità e mantenimento della rete ecologica;
il mancato rispetto degli indirizzi tecnici e scientifici espressi dalla relazione naturalistica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca commissionata dallo stesso PLIS.
respinta in quanto le azioni richieste sono state assolte nel procedimento istruttorio del piano e saranno oggetto di approfondimento nei successivi adempimenti del piano.
Inoltre la coerenza del parere rilasciato dal coordinatore del PLIS rispetto alle tempistiche di integrazione del piano si rileva che la documentazione era già completa alla data del rilascio del parere e le integrazioni successive non hanno apportato modifiche tale da ritenere necessario un ulteriore aggiornamento del parere.
… “tutte le piante previste nel presente intervento, non solo le piante posizionate nell’area PLIS, dovranno essere tassativamente specie autoctone”.
Dunque, come per altre osservazioni l’iter formale è stato rispettato e quelle del Piano Attuativo sono solo valutazioni preliminari che saranno oggetto di successivi approfondimenti. Nulla si risponde sul rispetto del regolamento europeo 1991/2024 Ripristino della Natura.

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